Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 111 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Se chi ha determinato altri a commettere il reato, ne è il genitore esercente la potestà o il tutore o il soggetto o i soggetti che di fatto esercitano sul minore un potere e un controllo analoghi a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi; la determinazione a commettere il reato è presunta per il solo fatto che il reato sia stato commesso, salvo la prova liberatoria, da dare da parte dei genitori, del tutore o degli altri soggetti di cui al presente comma, dell'aver impartito al minore un'adeguata educazione e del regolare assolvimento da parte del minore dell'obbligo scolastico».